(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
             della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima 
                     n. 102 del 20 aprile 2018) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e oggetto della legge 
 
  1. La Regione promuove la predisposizione  e  la  realizzazione  di
programmi territoriali, denominati Programmi speciali per gli  ambiti
locali (PSAL), in attuazione dell'art. 24  dello  statuto  regionale.
Tali programmi perseguono l'integrazione tra livelli di  governo,  il
coordinamento delle  politiche,  l'impiego  integrato  delle  risorse
finanziarie e la promozione  di  un  sistema  di  governance  tra  le
amministrazioni locali. 
  2. I PSAL, al fine di assicurare il concorso  e  la  partecipazione
degli  enti  locali,  assumono  il  metodo  e  gli  strumenti   della
programmazione  negoziata,  della  collaborazione   istituzionale   e
dell'integrazione e del raccordo tra gli strumenti di programmazione. 
  3. I PSAL costituiscono una modalita'  di  programmazione  coerente
con   le   previsioni   indicate   dagli   strumenti   regionali   di
programmazione economico-territoriale. 
  4. La programmazione negoziata si svolge sulla  base  degli  ambiti
territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21  dicembre  2012,
n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale  delle  funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza) tra la Regione, i comuni,  le  loro  unioni  e  altri
soggetti pubblici. Essa e' tesa a promuovere  le  condizioni  per  lo
sviluppo  locale  sostenibile,  mediante   la   partecipazione   alla
formazione delle scelte e ai procedimenti di attuazione. 
  5. I PSAL sono promossi dalla giunta  regionale  su  istanza  degli
enti locali interessati e con la  partecipazione  dei  medesimi  alla
predisposizione e alla realizzazione. 
  6. Finalita' della legge sono: 
  a) sostenere le amministrazioni comunali alle quali  sia  richiesto
un  eccezionale  intervento  realizzativo  a  favore  delle   proprie
comunita'; 
  b) contribuire alla realizzazione a livello  locale  di  interventi
strategici di interesse regionale; 
  c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita  economica
disomogenea e della  divaricazione  tra  i  territori,  favorendo  la
coesione territoriale; 
  d)  accompagnare  le  politiche  di  settore  con   interventi   di
omogeneita' territoriale e con politiche integrate tra i settori; 
  e) sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza  con
la legge regionale  n.  21  del  2012,  mediante  la  crescita  e  il
consolidamento delle unioni di comuni, compreso il Nuovo  circondario
imolese, favorendo la programmazione sovracomunale e negoziale  delle
unioni medesime e valorizzando il ruolo ad esse attribuito  dall'art.
8, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma  del
sistema di governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Citta'
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni); 
  f) favorire investimenti  in  cultura  ed  identita'  locale  degli
ambiti locali.